Art. 10.
(Incentivi all'assunzione dei fruitori della retribuzione sociale).

      1. Ferma restando la possibilità di accedere a incentivi più favorevoli previsti dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del lavoro, il datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi delle amministrazioni centrali dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale ha diritto, per un periodo di due anni, a uno sgravio contributivo pari al 50 per cento.
      2. Se l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore fruitore della retribuzione sociale prevede un orario ridotto inferiore alle venti ore settimanali e una retribuzione superiore a 8.500 euro, lo sgravio contributivo di cui al comma 1 è pari al 25 per cento per un periodo di due anni. Se l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore fruitore della retribuzione sociale prevede un orario ridotto superiore alle venti ore settimanali e una retribuzione superiore a 8.500 euro, lo sgravio contributivo di cui al comma 1 è pari al 34,5 per cento per un periodo di due anni.
      3. Il contributo versato ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro quattro anni dall'assunzione, fatta eccezione del caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro.